Art. 2
In vigore dal 18 set 1993
1. L'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281, è così sostituito:
"9. Le somme da restituirsi per effetto delle decadenze devono essere recuperate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 giugno 1993
Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1993
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 231
Storico versioni
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