Art. 1

In vigore dal 18 set 1993
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha modificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, modificato da ultimo dal regolamento CEE della Commissione n. 466 del 27 febbraio 1992; Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991, modificato dal regolamento n. 281 del 9 aprile 1992, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le pro- cedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10105 del 29 gennaio 1993; ADOTTA il seguente regolamento: . 1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281, è così sostituito: "4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10%, fino ad un massimo di 2 Ha, tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per tutta la durata dell'impegno, della superficie risultata in eccesso; inoltre, qualora siano già stati corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991. - Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 466 del 27 febbraio 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 53/12 del 28 febbraio 1992. - Il D.M. n. 63/1991 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991. - Il D.M. n. 281/1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 1992. - Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate. - La legge n. 183/1987 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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