Art. 5
Graduatoria del concorso ed ammissione al corso di formazione tecnico-professionale
In vigore dal 1 ago 1993
Graduatoria del concorso ed ammissione al corso
di formazione tecnico-professionale
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nel colloquio.
2. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciacuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
3. A parità di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, colui che precede in ruolo.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
5. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi.
Storico versioni
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