Art. 4

Prove d'esame

In vigore dal 1 ago 1993
1. Gli esami del concorso di cui al presente regolamento consistono in una prova scritta ed in un colloquio. 2. La prova scritta ha carattere teorico-pratico ed è attinente alle materie professionali. 3. Il colloquio, oltre che sull'oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti materie: a) nozioni teoriche necessarie per lo svolgimento delle mansioni professionali previste nel bando di concorso; b) ordinamento e regolamenti del personale della Polizia di Stato. 4. Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in decimi. 5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso. 7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. 8. Il candidato che non si presenti, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, per sostenere le prova d'esame è escluso dal concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1993-02-15;234#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo