Art. 3
Commissione tecnica e comitati di vigilanza
In vigore dal 16 feb 1993
1. Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all' del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.
2. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
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