Art. 1
Prova preliminare per test
In vigore dal 16 feb 1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Considerato che, ai sensi dell' del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;
Ritenuta la necessità di dettare disposizioni di massima circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad operatore tecnico del ruolo degli operatori e collaboratori della Polizia di Stato;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Prova preliminare per test
1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall' del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è disciplinata dalle norme del presente decreto.
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