Art. 1
In vigore dal 2 giu 1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 48 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 154;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1989, n. 279;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 248;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con nota n. 000203 dell'8 gennaio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Ai fini della concessione dell'equo indennizzo a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, da liquidare sulla base delle norme richiamate in premessa, il personale della suddetta Azienda, inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, viene ripartito secondo la seguente tabella di equiparazione:
livelli 8 e 7: personale della ex carriera ausiliaria;
livello 6: personale della ex carriera esecutiva;
livelli 5 e 4: personale della ex carriera di concetto;
livelli 3, 2, 1 e superiori: personale della ex carriera direttiva;
qualifica di dirigente e di direttore centrale: personale dirigente.
Storico versioni
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