Art. 2
In vigore dal 2 giu 1993
1. Nei confronti del personale di cui al precedente , per la determinazione dell'equo indennizzo, si considera l'importo dello stipendio tabellare o minimo contrattuale della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorato dell'80 per cento.
2. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica, ascritte alla prima categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari, per la generalità dei dipendenti, con esclusione di quelli indicati nel successivo capoverso del presente articolo, a 2,5 volte l'importo del minimo contrattuale determinato a norma del precedente capoverso.
3. Per il personale dirigente, l'equo indennizzo, per le menomazioni di cui al precedente capoverso, è pari a 2 volte lo stipendio tabellare del direttore centrale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 1993
Il Ministro: TESINI Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 125
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1993-01-08;146#art-2