Art. 3

Garanzia del trattamento minimo

In vigore dal 4 giu 1993
1. Qualora il titolare di pensione residente in Italia abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da Regolamenti della Comunità economica europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del Paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalla legge nazionale, quest'ultimo viene concesso, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, anche in assenza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI Il Ministro degli affari esteri COLOMBO p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993 Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 160
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