Art. 2
Anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro
In vigore dal 4 giu 1993
1. Ai fini del raggiungimento, nella competente gestione pensionistica, del requisito di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, sono da considerarsi utili i seguenti contributi:
contribuzione versata a favore del lavoratore in relazione sia ad attività lavorativa dipendente che autonoma, con onere finanziario a suo carico e/o a carico del datore di lavoro o con trasferimento da altri enti di previdenza;
riscatti effettuati ai sensi dell'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153;
contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di apposite norme internazionali comportanti annullamento della posizione assicurativa estera;
contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro.
2. Sono invece da escludere per il raggiungimento del predetto requisito:
i contributi da riscatto del corso legale di laurea in cui all'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;
i contributi volontari;
i contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi non in costanza di rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-12-30;577#art-2