Art. 2

Anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro

In vigore dal 4 giu 1993
1. Ai fini del raggiungimento, nella competente gestione pensionistica, del requisito di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, sono da considerarsi utili i seguenti contributi: contribuzione versata a favore del lavoratore in relazione sia ad attività lavorativa dipendente che autonoma, con onere finanziario a suo carico e/o a carico del datore di lavoro o con trasferimento da altri enti di previdenza; riscatti effettuati ai sensi dell'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153; contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di apposite norme internazionali comportanti annullamento della posizione assicurativa estera; contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro. 2. Sono invece da escludere per il raggiungimento del predetto requisito: i contributi da riscatto del corso legale di laurea in cui all'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114; i contributi volontari; i contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi non in costanza di rapporto di lavoro.
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