Art. 5

In vigore dal 10 mar 1993
1. Il contributo erogato non potrà superare in ogni caso il limite dello stanziamento annuale. 2. Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno aggiornati i coefficienti, per il biennio successivo, richiamati all', allegato II. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui all' predisporranno apposita relazione illustrativa dell'attività svolta in sede comunitaria ed internazionale conseguente all'utilizzo dei contributi ricevuti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 1992 Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1992 Registro n. 17 Industria, foglio n. 244
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