Art. 3
In vigore dal 10 mar 1993
1. Il contributo alle spese indicate nell' del presente decreto sarà attribuito secondo le percentuali indicate nell'allegato II. Gli importi complessivi attribuiti a ciascun ente, ripartiti secondo le percentuali dell'allegato II, saranno comunque attribuiti agli organismi beneficiari in misura proporzionale alle spese dimostrate dagli stessi in relazione alle disponibilità di cui al cap. 3030 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario preso in considerazione, relativamente alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-11-16;568#art-3