Capo IV
Art. 14
In vigore dal 20 nov 2011
In situazioni particolari, quali quelle connesse con le caratteristiche di composizione dell'acqua, è consentito, qualora sia tecnicamente preferibile e realizzabile, condurre la sperimentazione clinica in prossimità della sorgente, a condizione che la sperimentazione stessa sia eseguita sotto il controllo del responsabile di una delle strutture di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-12;542#art-14