Capo IV

Art. 11

In vigore dal 20 nov 2011
La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.

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