Art. 5

Concessione contributo

In vigore dal 18 dic 1992
1. La concessione del contributo, calcolato ai sensi dei precedenti articoli, è determinata dal Ministro per i problemi delle aree ur- bane con proprio decreto. 2. L'erogazione del contributo a carico del fondo di cui all' della legge, è disposta dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base della presentazione, da parte del comune beneficiario, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. I relativi importi sono commisurati alla spesa sostenuta applicando a quest'ultima la misura percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento, così come previsto dal precedente . 3. I pagamenti di somme relative al contributo saranno effettuate dal Tesoro soltanto a favore di comuni che, per legge, sono titolari del beneficio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 luglio 1992 Il Ministro per i problemi delle aree urbane CONTE Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1992 Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 345
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