Art. 1
R e q u i s i t i
In vigore dal 18 dic 1992
IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";
Visto l', comma 1, della predetta legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni che realizzano, completano, ampliano o ristrutturano itinerari ciclabili o ciclopedonali mirati al decongestionamento del traffico veicolare dei centri storici anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo;
Visto l', comma 2, della medesima legge che prevede l'emanazione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro, di apposito decreto con il quale vengono fissati i criteri per l'ammissione degli stessi al contributo statale e per la determinazione della relativa misura;
Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia, in relazione alle diverse determinazioni, fra loro connesse, da assumere ai fini dell'ammissione a contributo degli interventi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 41 del 16 gennaio 1992 effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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R e q u i s i t i
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all' della legge 28 giugno 1991, n. 208, il programma da predisporre ai sensi dell' della medesima legge indica:
a) le tipologie dell'intervento, ai sensi dell' del presente regolamento;
b) la descrizione degli itinerari, le localizzazioni, i tracciati plano-altimetrici del percorso, le condizioni orografiche del territorio, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati ed i raccordi;
c) le opere di protezione atte a garantire la sicurezza degli utenti;
d) gli impianti di illuminazione e quelli per lo smaltimento delle acque meteoriche nei recapiti esistenti;
e) i tempi previsti per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento;
f) i piani economico-finanziari, con l'analisi costi-benefici;
g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere;
h) le misure organizzative ed eventualmente quelle di coordinamento necessarie per l'attuazione dell'intervento, anche ai sensi dell' della legge.
2. Ai fini della ammissione ai contributi sono presi in considerazione, ai sensi dell' della legge, soltanto gli interventi che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) interventi urgenti che abbiano influenza nella decongestione di aree urbane ad alta intensità di traffico veicolare a motore, anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo; ovvero interventi di carattere intercomunale;
b) interventi il cui rapporto tra i costi preventivati ed i benefici stimati (sommatoria di ricavi, risparmi, costi cessanti più altri elementi valutabili ai fini ambientali, paesaggistici e di disinquinamento) segni il più alto risultato dell'investimento;
c) itinerari oggettivamente fruibili in relazione alle favorevoli caratteristiche orografiche del territorio, con particolare riferimento alle condizioni plano-altimetriche (pendenze non superiori al 5% e comunque per tratti complessivamente non superiori al 5% della lunghezza dell'intero itinerario).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.i.problemi.aree.urbane:decreto:1992-07-06;467#art-1