Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 15 set 1992
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ammininistrazione dell'agricoltura e delle foreste, della richiesta o della proposta.
3. Quando il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della Comunità economica europea circa la partecipazione della stessa al finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data in cui perviene all'organo competente dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, comunicazione della decisione comunitaria.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;376#art-2