Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 set 1992
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i propri decreti in data 2 agosto 1991 e 12 settembre 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991 e nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991; Ritenuto di dover adottare in materia apposito regolamento ministeriale in sostituzione dei decreti sopraindicati; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 4541 del 22 maggio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nella tabella G, allegata al presente regolamento, sono indicati i termini entro i quali, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;376#art-1

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