Art. 13

Norma transitoria

In vigore dal 15 set 1992
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto e 12 settembre 1991 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991 e nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991.
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Norma transitoria (Art. 13 Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.) — Testo vigente | Portale Normativo