Art. 10

Responsabile del procedimento

In vigore dal 15 set 1992
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente. 2. Il responsabile dei procedimenti di competenza delle articolazioni territoriali del Corpo forestale dello Stato è, qualora non sia diversamente disposto, l'ufficiale forestale preposto alle stesse. 3. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con- template dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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