Art. 4
Canale di radiofrequenza
In vigore dal 2 set 1992
1. Il canale di radiofrequenza è l'insieme delle due bande RF rel- ative ai due sensi di trasmissione.
2. Il distanziamento di frequenza tra portanti in trasmissione e ricezione dello stesso canale di radiofrequenza è pari a 73 MHz, indipendentemente dalla capacità di informazione trasportata di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1992-05-21;360#art-4