Art. 2
In vigore dal 11 nov 1992
1. La lettera b) del comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:
" b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'; primo comma, lettera c), punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-05-07;399#art-2