Art. 2

In vigore dal 11 nov 1992
1. La lettera b) del comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente: " b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'; primo comma, lettera c), punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita".
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