Art. 1
In vigore dal 11 nov 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489, con il quale è stata data attuazione alla direttiva CEE n. 75/726 e successive modificazioni;
Vista la direttiva CEE n. 89/394 del 14 giugno 1989 recante la terza modifica della direttiva n. 75/726 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili;
Considerato che occorre provvedere all'attuazione della predetta direttiva;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. La lettera a) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:
" a) La mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o più specie".
Storico versioni
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