Art. 1
In vigore dal 6 mag 1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il proprio decreto 17 dicembre 1990, n. 416, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, concernente: "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Considerata la necessità di modificare il citato decreto n. 416/1990, per quanto concerne l'acquisizione della certificazione "antimafia" e la trasmissione agli organi istruttori della documentazione relativa alle operazioni di verifica delle superfici e di quelle complementari e di supporto di cui all'art. 7, comma 6, del richiamato decreto n. 416/1990, necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto;
Considerata, altresì, l'opportunità di dettare disposizioni rivolte a sanare, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, le dichiarazioni coltivazione del grano duro di produzione 1991, sospese perché contenenti meri errori materiali, a condizione che le correzioni non comportino comunque un aumento della superficie indicata nelle anzidette dichiarazioni di coltivazione, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del citato decreto n. 416/1990;
Ritenuto inoltre che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. dispone di rilievi aerofotogrammetrici che consentono di verificare la fondatezza delle istanze di sanatoria presentate;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. D/624 del 2 aprile 1992;
A D O T T A
il presente regolamento:
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1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, è aggiunto il seguente comma:
"3. Il produttore è tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validità compresa nel periodo tra il 1 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-04-03;276#art-1