Art. 3

In vigore dal 6 mag 1992
1. Limitatamente alla concessione dell'aiuto al grano duro di produzione 1991, ed in deroga alla disposizione prevista all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, i produttori, le cui dichiarazioni di coltivazione risultino sospese, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di ammissibilità al pagamento, a seguito delle operazioni effettuate in applicazione dell'art. 7, comma 6, del suddetto decreto n. 416/1990, possono presentare entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza di sanatoria, intesa a correggere i meri errori materiali concernenti i riferimenti catastali delle particelle investite a grano duro, indicati nella originaria dichiarazione di coltivazione. 2. Le correzioni di cui al comma 1 non possono comportare l'aumento della superficie indicata nella originaria dichiarazione di coltivazione. Restano altresì ferme le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 416/1990. 3. L'istanza di sanatoria di cui al comma 1, redatta in duplice esemplare su modello conforme a quello allegato al presente regolamento, del quale fa parte integrante - allegato 1 - e debitamente sottoscritta, deve essere inoltrata a mezzo plico postale senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, o presentata direttamente agli stessi, che ne rilasciano ricevuta. La sottoscrizione dell'istanza di sanatoria deve essere autenticata secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Gli uffici di cui al comma 3, verificata la regolarità dell'istanza di sanatoria, nonché la conformità delle correzioni in essa contenute alle risultanze delle operazioni di verifica delle superfici, di quelle complementari e di supporto effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 416/1990, emanano i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto medesimo. A tal fine l'Azienda di Stato per gli intervenuti nel mercato agricolo - A.I.M.A. farà pervenire agli uffici sopra indicati la documentazione relativa alle anzidette operazioni. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 aprile 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992 Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 19
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