Art. 4
In vigore dal 20 giu 1992
1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese, oltre che mediante la sottoscrizione, alla presenza del dichiarante, di due testimoni maggiorenni, anche davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, quando questi sia certo della identità del richiedente o l'abbia accertata mediante l'esame di documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni. Il funzionario redige un verbale delle dichiarazioni.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta ad una causa transitoria, non si applicano i commi 1 e 2 dell', e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e la documentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 1992
Il Ministro: CARLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1992
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 241
Storico versioni
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