Art. 3

In vigore dal 20 giu 1992
1. Quando esistano discordanze tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa secondo le disposizioni dell' e la documentazione successivamente prodotta dall'interessato o acquisita dall'ufficio, quest'ultimo invita l'interessato a rettificare la dichiarazione ovvero a regolarizzare la documentazione, entro un congruo termine. La rettificazione della dichiarazione può essere resa nelle stesse forme della dichiarazione temporaneamente sostitutiva o anche, se avvenga davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, senza formalità di autenticazione. 2. La mancata rettificazione o regolarizzazione entro il termine, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta. 3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, e l'ufficio provvede ai necessari accertamenti, quando le discordanze sussistano soltanto tra i documenti prodotti dall'interessato in seguito all'invito di cui all'.
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