Art. 2
Norme transitorie
In vigore dal 8 apr 1992
1. Alle prime due sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo potranno essere ammessi prescindendo dall'anno di tirocinio e comunque subordinatamente alla approvazione delle autorità accademiche anche coloro che dopo la laurea abbiano svolto continuativamente per almeno un anno presso università, enti pubblici o privati attività - debitamente documentata - che forma oggetto della professione di psicologo.
2. La disposizione relativa all'intesa tra le autorità accademiche ed i consigli dell'ordine avrà effetto a decorrere dalle elezioni dei consigli dell'Ordine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 1992
Il Ministro: RUBERTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1992-01-13;239#art-2