Art. 1
In vigore dal 8 apr 1992
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l', comma 3, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del tirocinio pratico annuale per i laureati in psicologia;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 novembre 1991;
Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dell'adozione del presente regolamento;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post- lauream.
2. Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine.
3. La pratica professionale che si articola in due semestri deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo.
4. Lo svolgimento del tirocinio viene documentato da un apposito attestato rilasciato dalla competente università che rechi il diario di presenza giornaliera di ciascun tirocinante.
5. Coloro che intendano svolgere il tirocinio pratico presso istituti universitari debbono farne domanda con l'indicazione delle due aree scelte al rettore dell'università il quale sulla base delle istanze pervenute e delle aree prescelte provvederà alla assegnazione degli aspiranti agli istituti o ai dipartimenti, sentite le facoltà interessate.
6. Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso strutture non universitarie debbono farne domanda direttamente all'amministrazione degli enti ai quali tali strutture appartengono comunicando preventivamente alla rispettiva università l'ente prescelto.
7. È ammessa la successiva sostituzione con altri enti previsti dal presente decreto, previa autorizzazione del rettore. I responsabili del tirocinio debbono giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequantate nonché le eventuali assenze del praticante. I tirocinanti che siano risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto non possono accedere agli esami di Stato ma devono ripetere il tirocinio pratico con l'osservanza delle stesse modalità sopraindicate.
8. Le attestazioni di frequenza controfirmate dal responsabile della struttura universitaria o dell'ente debbono essere consegnate al compimento del tirocinio alla segreteria della competente facoltà che le conserva nel fascicolo personale di ogni interessato rilasciando un unico attestato dal quale risulti l'effettivo svolgimento del tirocinio stesso.
9. I due semestri di tirocinio avranno carattere continuativo con inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1992-01-13;239#art-1