Art. 4

In vigore dal 1 mar 1992
1. È facoltà dell'abbonato provvedere in proprio o rivolgersi alla società concessionaria SIP per l'acquisto e la manutenzione delle apparecchiature terminali d'utente. 2. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere all'attivazione delle apparecchiature terminali (ricevitori) ed alla relativa sorveglianza tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1992-01-08;43#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo