Art. 2

In vigore dal 1 mar 1992
1. L'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale è ammesso, di norma, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. 2. Compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 può essere consentito anche per periodi di durata inferiore ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1992-01-08;43#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo