Art. 5
Movimento di animali appartenenti ad allevamenti in corso di risanamento per la TBC
In vigore dal 26 mar 1992
Movimento di animali appartenenti ad allevamenti
in corso di risanamento per la TBC
1. Al punto b) dell'art. 8- bis inserito dall' del decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, è aggiunta la seguente frase:
"Fatto salvo quanto indicato all'art. 9 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, circa i requisiti per riconoscere ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento, il movimento in uscita di animali appartenenti ad allevamenti infetti in corso di risanamento per la tubercolosi dovrà avvenire soltanto dopo che tutti i bovini di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo la eliminazione dei capi infetti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-12-27;454#art-5