Art. 3

Sorveglianza ufficiale degli allevamenti

In vigore dal 26 mar 1992
1. All' del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, dopo il primo comma va inserito il seguente comma: "1-bis. Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa".
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