Art. 4
In vigore dal 10 dic 1991
1. Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto 1991
Il Ministro: VIZZINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991
Registro n. 42 Poste, foglio n. 19
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto:1991-08-28;372#art-4