Art. 2

In vigore dal 10 dic 1991
1. La prova di esame si svolge con le modalità previste dall' del decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 56264, citato nelle premesse. 2. L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi. 3. I titoli valutabili, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sono: a) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire o superiori formalmente attribuite; b) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale con particolare riguardo alle idoneità conseguite in corsi organizzati a cura dell'amministrazione, se acquisiti nel decennio precedente; c) titoli di studio. 4. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova d'esame. 5. La valutazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 6. La graduatoria di merito è formata in base alla votazione complessiva. 7. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella categoria di appartenenza ed a parità di questa dall'età.
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