Art. 8
In vigore dal 26 dic 1991
1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all', gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.
2. A detta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dall'.
3. Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal direttore della divisione nautica da diporto del Ministero della marina mercantile e composta da due funzionari rispettivamente in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio e del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna.
4. La commissione può richiedere il parere degli organi periferici delle due amministrazioni e compiere gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti.
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