Art. 7

In vigore dal 26 dic 1991
1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento il Ministero della marina mercantile e il Ministero dei trasporti redigono un apposito elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale. 2. Di tale elenco viene data comunicazione ai rispettivi uffici periferici. 3. Gli enti e le associazioni nautiche per essere considerate a livello nazionale devono, all'atto della domanda di inserimento nell'apposito elenco di cui al precedente comma: a) avere lo scopo previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro; b) avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni; c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne idonea allo svolgimento dell'attività nautica.
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