Art. 2

Costituzione di altre commissioni mediche locali

In vigore dal 17 set 1991
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, possono essere costituite con le modalità di cui all' del presente decreto, su richiesta del sindaco, più commissioni mediche locali nei capoluoghi di provincia, con il limite di una commissione per almeno ogni milione di abitanti residenti. 2. In ogni provincia possono essere costituite altre commissioni mediche locali, una per ogni 500.000 abitanti, esclusi quelli del capoluogo sempre con le modalità di cui all' del presente decreto. Tali commissioni sono costituite su richiesta del sindaco del comune di maggiore importanza, per numero di abitanti residenti, sede di unità sanitaria locale. 3. L'istituzione delle commissioni mediche locali di cui ai commi precedenti del presente articolo è subordinato all'accertamento del Ministero dei trasporti e del Ministero della sanità dell'esistenza di obiettive condizioni che giustifichino l'istituzione delle commissioni stesse.
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