Art. 1

In vigore dal 31 lug 1991
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che all'art. 11-ter, integrando il menzionato art. 11 della legge n. 784/1980, prevede, tra l'altro, che i contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, la quale a tal fine istituisce apposita contabilità separata cui sono versati i necessari mezzi finanziari; Visti i decreti del Ministro del tesoro n. 126774 del 27 aprile 1982, n. 149474 del 20 luglio 1982 e n. 129127 dell'8 maggio 1985, che hanno disciplinato i criteri, le misure e le modalità ai quali deve attenersi la Cassa depositi e prestiti nella concessione di anticipazioni a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria n. 20107, da recuperare con i contributi erogati dal FESR; Vista la deliberazione in data 11 febbraio 1988, con la quale il CIPE ha approvato il programma generale di metanizzazione e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, n. 4253/88 e n. 4254/88, che hanno riformato le modalità di intervento dei fondi comunitari a finalità strutturale ed hanno escluso dagli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a partire dal 1› gennaio 1989, le zone del Lazio e delle Marche facenti parte dei territori meridionali ai sensi dell' del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Vista la decisione della Commissione delle Comunità eropee n. C 1869 del 31 ottobre 1989, con la quale è stato approvato il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C 2259/3 del 21 dicembre 1989, con la quale è stato approvato il programma operativo per la metanizzazione delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è stato individuato, conformemente alle proposte del programma operativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno quale soggetto responsabile dell'attuazione del programma stesso ed è stato disposto che il Fondo europeo di sviluppo regionale assumerà l'onere del 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento per l'anno 1989 e del 35 per cento per gli anni successivi; Visto il comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con il quale è stata prevista una integrazione del contributo nazionale per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione, pari alla quota dell'intervento non più assunta a proprio carico dal Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il comma 2 dell'anzidetto art. 24 della legge n. 10/1991, con il quale è stato stabilito che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti, deve provvedere, con apposito decreto, a disciplinare la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la concessione ed erogazione dei finanziamenti; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D'intesa con la Cassa depositi e prestiti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 651/Leg. del 10 giugno 1991); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. La concessione delle agevolazioni nazionali, di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha luogo con la procedura seguita per l'attuazione dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni.
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