Art. 3
In vigore dal 31 lug 1991
1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria n. 20107 denominato "Cassa DD.PP. - Anticipazioni mezzi finanziari ai comuni", istituito a norma del decreto ministeriale 27 aprile 1982, n. 126774, anche nelle more dell'emissione del decreto di cui al precedente , concede anticipazioni su presentazione di apposito stato di avanzamento e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo a carico del FESR. L'anzidetta Cassa concede, inoltre, anticipazioni, dopo l'espletamento del collaudo e sulla base della documentazione finale di spesa e del decreto del Ministro del tesoro di accertamento della situazione finale dell'opera, per un importo non superiore al 20 per cento dell'ammontare del contributo a carico del FESR.
2. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1 sono recuperate dalla Cassa depositi e prestiti, su specifica comunicazione, a valere sulle risorse comunitarie erogate dal FESR, attraverso il conto corrente di tesoreria n. 23206 o altro eventuale conto corrente che dovesse subentrare nelle funzioni di quest'ultimo. Dopo la relativa contabilizzazione, saranno versate sul conto corrente di tesoreria n. 20111, denominato "Cassa DD.PP. - Contributi FESR ai comuni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 giugno 1991
Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO
Il Ministro del tesoro
CARLI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 135
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1991-06-11;209#art-3