Art. 4
Norme transitorie
In vigore dal 4 lug 1991
1. In deroga a quanto previsto al precedente , lettere a) e f), è consentito fino al 31 dicembre 1992:
a) la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed indenni da brucellosi;
b) la produzione di latte crudo con tenore di materia grassa non inferiore al 3,40% e con tenore di materia proteica non inferiore a 31,0 g/l;
c) la produzione di latte crudo avente un tenore in germi a + 30 C per ml non superiore a 100.000 presso l'azienda di produzione e non superiore a 300.000 al momento dell'introduzione nello stabilimento di trattamento termico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-05-09;185#art-4