Art. 3
Latte non conforme
In vigore dal 4 lug 1991
1. Nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli analitici effettuati secondo la frequenza riportata nell'allegato 2 del presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del precedente , la non conformità in tutto o in parte ai requisiti prescritti, il latte crudo deve essere escluso, con provvedimento motivato del competente servizio dell'autorità sanitaria locale, dalla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità", salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per il ripristino della cui conformità è concesso alla azienda di produzione un periodo massimo di un mese.
Se alla scadenza di tale periodo persistesse la non conformità del latte ai requisiti igienico-sanitari prescritti, il competente servizio della unità sanitaria locale adotta nei confronti della azienda di produzione il provvedimento di sospensione temporanea della utilizzazione del latte per la produzione di "latte fresco di alta qualità" fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformità.
2. Il latte crudo di cui al precedente comma 1, tuttavia, ove compatibile, può essere destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-05-09;185#art-3