Art. 2
In vigore dal 9 mag 1991
Il titolare di una licenza aeronautica, rilasciata da uno degli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o della Comunità economica europea, è ammesso alle prove di accertamento dell'idoneità per il conseguimento di una licenza aeronautica, qualora sia in possesso del titolo di studio eventualmente prescritto ed abbia effettuato, un'attività complessiva di volo equivalente a quella che la normativa italiana richiede che il conseguimento della corrispondente licenza.
Il titolare di una abilitazione al pilotaggio, rilasciata da uno degli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o della Comunità economica europea, è ammesso alle prove di accertamento di idoneità per il conseguimento di una abilitazione al pilotaggio, qualora sia in possesso dei titoli aeronautici e dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa italiana ed abbia acquisito nozioni teoriche ed effettuato una attività complessiva di volo di addestramento equivalenti a quelle che la normativa italiana richiede per il conseguimento dell'abilitazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 febbraio 1991
Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 353
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-02-20;135#art-2