Art. 1
In vigore dal 9 mag 1991
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
Considerata la necessità di stabilire le modalità del rilascio dei titoli aeronautici italiani corrispondenti a quelli rilasciati da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. U.L. VAR.5/41-59 del 18 gennaio 1991.
A D O T T A
il presente regolamento:
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Il titolare di una licenza o di una abilitazione al pilotaggio, rilasciata da uno Stato membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) o della Comunità economica europea (C.E.E.), può conseguire il corrispondente titolo previsto dall'ordinamento italiano, qualora superi le prove teoriche e pratiche previste per il suo conseguimento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-02-20;135#art-1