Art. 2
In vigore dal 4 apr 1991
1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, alla sezione 1, parte B - Additivi per materie plastiche, sono inserite le seguenti sostanze:
a) Bis-(p. etil-benziliden)-sorbitolo, alla dose massima di 0,5% e limitatamente all'impiego nelle resine poliolefiniche.
b) Olio di lino epossidato, secondo buona tecnica industriale, con la seguente limitazione: "per PVC e PVDC (il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10%)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 1991
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte di conti il 7 marzo 1991
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 167
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-01-18;90#art-2