Art. 1

In vigore dal 4 apr 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visti i decreti ministeriali: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987, recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Ritenuto di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 già citato; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in base al quale spetta al Ministro della sanità la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990; Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, al titolo II - capo IV - Oggetti di carte e cartoni, è inserito il seguente articolo 27- bis: "Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m(Elevato al Quadrato) e costituiti da almeno tre strati di cui: uno strato detto 'coperturà, che può essere patinato e stampato; uno strato intermedio detto 'centrò; uno strato detto 'retrò, destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti: cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole; paste alimentari non fresche; prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie; legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere; legumi freschi con baccello; frutta secca con guscio; frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo; zuccheri sotto forma solida; sale da cucina o da tavola. 2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito 'retrò. 3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m(Elevato al Quadrato). 4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell'allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973".
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