Art. 4

In vigore dal 28 mar 1991
1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato: per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare; per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno; per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento.
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