Art. 3
In vigore dal 28 mar 1991
1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonché sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171/89 - Tassa di stazionamento anno............... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi....... (per i natanti)". Devono altresì essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuoritutto espressa in centimetri) nonché se trattasi di unità vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonché se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario.
2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità in originale o in copia autenticata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-01-10;77#art-3