Art. 8

In vigore dal 16 mar 1991
L'art. 26 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse nella parte concernente le attribuzioni della sezione II della divisione II - Attività di servizio, viene sostituito dal seguente: "Sezione II. Ufficio di sicurezza. Sorveglianza fisica e medica in materia di radioprotezione; denunzie e richieste di autorizzazione". Tenuto conto delle modifiche normative intervenute per quanto concerne l'ordinamento del personale di questo Istituto, si provvederà al necessario adeguamento dei riferimenti attinenti alle qualifiche del personale in sede di revisione del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528. Il presente decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1991 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 210
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-27;454#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo