Art. 7
In vigore dal 16 mar 1991
L'art. 26 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente i servizi amministrativi e del personale viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:
assistenti tecnici: 3;
segretari tecnici: 16;
aiutanti tecnici: 19;
addetti tecnici: 55.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-27;454#art-7